Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
del 27 gennaio 2003
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale(2),
visto il parere del Comitato delle regioni(3),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo
251 del trattato, visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002
dal comitato di conciliazione(4),
considerando quanto segue:
(1) Le disparità tra le leggi o le disposizioni
amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare
distorsioni della concorrenza nella Comunità, con un impatto diretto
quindi sull'istituzione e sul funzionamento del mercato interno. Di
conseguenza, è necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri
in questo campo e contribuire alla protezione della salute umana e a un
recupero e ad uno smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(2) Nella riunione tenutasi a Nizza il 7, 8 e 9
dicembre 2000 il Consiglio europeo ha approvato la risoluzione del
Consiglio del 4 dicembre 2000 sul principio di precauzione.
(3) La comunicazione della Commissione, del 30 luglio
1996, sul riesame della strategia comunitaria per la gestione dei
rifiuti, sottolinea la necessità di ridurre il tenore di sostanze
pericolose nei rifiuti, indicando i potenziali benefici di regole su
scala comunitaria per limitare la presenza di tali sostanze nei prodotti
e nei processi di produzione.
(4) La risoluzione del Consiglio, del 25 gennaio 1988,
concernente un programma d'azione della Comunità contro l'inquinamento
dell'ambiente da cadmio(5), invita la Commissione a proseguire senza
indugio lo sviluppo di misure specifiche analoghe per detto programma.
Bisogna proteggere anche la salute umana e occorre quindi una strategia
globale che limiti in particolare l'uso di cadmio e incoraggi la ricerca
sui prodotti di sostituzione. La risoluzione sottolinea che l'uso del
cadmio dovrebbe essere limitato ai casi per i quali non esistono
alternative appropriate e più sicure.
(5) Le prove disponibili indicano che le misure sulla
raccolta, il trattamento, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva
2002/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003,
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(6) sono
necessarie per ridurre i problemi di gestione dei rifiuti legati ai
metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste
misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a finire
negli attuali canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti
separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore di
mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare
rischi per la salute o l'ambiente.
(6) Tenendo conto della fattibilità tecnica ed
economica, la maniera più efficace di garantire una riduzione
significativa dei rischi per la salute e l'ambiente legati a queste
sostanze in modo da raggiungere il livello prescelto di protezione nella
Comunità è la sostituzione di queste sostanze nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche con materie sicure o più sicure. Imponendo
una restrizione dell'uso di tali sostanze pericolose aumenteranno
probabilmente le possibilità e la convenienza economica del riciclaggio
di RAEE e diminuirà l'impatto negativo sulla salute dei lavoratori degli
impianti di riciclaggio.
(7) Le sostanze cui si applica la presente direttiva
sono scientificamente studiate e valutate e sono state oggetto di varie
misure a livello comunitario e nazionale.
(8) Le misure previste dalla presente direttiva
tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali
esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici
disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto
di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, avuto
riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nella Comunità in assenza di
tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e,
se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e
scientifiche.
(9) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ferma
restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e
quella specifica sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva
91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, sulle pile e sugli
accumulatori contenenti sostanze pericolose(7).
(10) Occorrerebbe tener conto dello sviluppo tecnico
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche prive di metalli
pesanti, PBDE e PBB. Non appena saranno disponibili prove scientifiche e
tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare il
divieto di altre sostanze pericolose e la loro sostituzione con
alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso
livello di protezione dei consumatori.
(11) Esenzioni dall'obbligo di sostituzione dovrebbero
essere concesse se la sostituzione non è possibile dal punto di vista
scientifico e tecnico oppure se gli impatti negativi per l'ambiente o
per la salute causati dalla sostituzione possono superare i benefici per
le persone e l'ambiente legati alla sostituzione. La sostituzione delle
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
dovrebbe essere inoltre effettuata in modo compatibile con la salute e
la sicurezza degli utilizzatori delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE).
(12) Dato che il reimpiego, il rinnovo e il
prolungamento della vita dei prodotti sono fattori positivi, è
necessario disporre di pezzi di ricambio.
(13) L'adeguamento al progresso scientifico e tecnico
delle esenzioni dagli obblighi in materia di eliminazione graduale e di
divieto delle sostanze pericolose dovrebbe essere stabilito dalla
Commissione secondo una procedura di comitato.
(14) Le misure necessarie per l'attuazione della
presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Articolo 1
Scopo
La presente direttiva mira a ravvicinare le
legislazioni degli Stati membri sulle restrizioni dell'uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e a
contribuire alla tutela della salute umana nonché al recupero e allo
smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Fatto salvo l'articolo 6, la presente direttiva si
applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano
nelle categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'allegato I A della
direttiva 2002/96/CE (RAEE) nonché alle lampade ad incandescenza e ai
lampadari delle abitazioni.
2. La presente direttiva si applica ferma restando la
normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella
specifica sulla gestione dei rifiuti.
3. La presente direttiva non si applica a pezzi di
ricambio per le riparazioni delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche né al reimpiego delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2006.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" o
"AEE", le apparecchiature che dipendono per un corretto funzionamento da
correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi
appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A della direttiva
2002/96/CE (RAEE) e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua;
b) "produttore", chi, qualunque sia la tecnica di
vendita, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi
della direttiva 1997/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza(9):
i) fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed
elettroniche recanti il suo marchio,
ii) rivende sotto il suo marchio apparecchiature
prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato
"produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del punto i); o
iii) importa o esporta tali apparecchiature in uno
Stato membro nell'ambito di un'attività professionale.
Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla
base o a norma di un accordo finanziario non è considerato "produttore"
a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti da i)
a iii).
Articolo 4
Prevenzione
1. A partire dal 1o luglio 2006 gli Stati membri
provvedono affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove
immesse sul mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo
esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile
polibromurato (PBDE). Fino al 1o luglio 2006 è possibile mantenere le
misure nazionali volte a limitare o vietare l'uso di dette sostanze
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche adottate per
ottemperare alla normativa comunitaria prima dell'adozione della
presente direttiva.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni
elencate nell'allegato.
3. Sulla base di una proposta della Commissione, non
appena disponibili le prove scientifiche, il Parlamento europeo e il
Consiglio decidono, conformemente ai principi della politica in materia
di sostanze chimiche stabiliti nel 6 programma d'azione in materia
ambientale, sul divieto di altre sostanze pericolose e sulla loro
sostituzione con sostanze alternative più rispettose dell'ambiente, che
assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori.
Articolo 5
Adattamento al progresso tecnico e scientifico
1. Le modificazioni necessarie ad adeguare l'allegato
al progresso tecnico e scientifico sono adottate secondo la procedura di
cui all'articolo 7, paragrafo 2, ai fini seguenti:
a) stabilire, se necessario, valori massimi di
concentrazione al di sotto dei quali è tollerata la presenza delle
sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nei materiali e componenti
specifici delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
b) esonerare materiali e componenti delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla disposizione
dell'articolo 4, paragrafo 1 se la loro eliminazione o sostituzione
mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti
che non richiedono i materiali o le sostanze di cui a detta disposizione
è tecnicamente o scientificamente impraticabile, oppure se gli impatti
negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori
causati dalla sostituzione possono superare i possibili benefici per
l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori;
c) procedere ad un riesame di ciascuna esenzione di
cui all'allegato almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta
di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la
soppressione dall'allegato di materiali e componenti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione
mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti
che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione
che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza
dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili
benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei
consumatori.
2. Prima di modificare l'allegato a norma del
paragrafo 1, la Commissione consulta, fra l'altro, i produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio
e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei
lavoratori e dei consumatori. I loro pareri sono trasmessi al comitato
di cui all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione rende conto delle
informazioni ricevute.
Articolo 6
Riesame
Entro il 13 febbraio 2005 la Commissione riesamina le
misure previste nella presente direttiva per tener conto, se necessario,
di nuove risultanze scientifiche.
In particolare, la Commissione presenta, entro detto
termine, proposte per includere nell'ambito di applicazione della
presente direttiva le apparecchiature rientranti nelle categorie 8 e 9
previste all'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE).
La Commissione inoltre esamina la necessità di
adeguare l'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
sulla base di riscontri scientifici e tenendo conto del principio di
precauzione, e se del caso presenta proposte al Parlamento europeo e al
Consiglio per tali adeguamenti.
All'atto del riesame particolare attenzione è
riservata all'impatto sull'ambiente e sulla salute umana di altre
sostanze e materiali pericolosi utilizzati nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. La Commissione esamina la possibilità di
sostituire tali sostanze e materiali e presenta proposte al Parlamento
europeo e al Consiglio per estendere, se del caso, l'ambito di
applicazione dell'articolo 4.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito
dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio(10).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articolo 5 e 7 della decisione 1999/468/CE,
in osservanza dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 8
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare
in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi
della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e
dissuasive.
Articolo 9
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente
direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Drys
(1) GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 195 e GU C 240 E
del 28.8.2001, pag. 303.
(2) GU C 116 del 20.4.2001, pag. 38.
(3) GU C 148 del 18.5.2001, pag. 1.
(4) Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001
(GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 109), posizione comune del Consiglio del 4
dicembre 2001 (GU C 90 E del 16.4.2002, pag.12) e decisione del
Parlamento europeo del 10 aprile 2002 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre
2002 e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2002.
(5) GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.
(6) Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 38. Direttiva
modificata dalla direttiva 98/101/CE della Commissione (GU L 1 del
5.1.1999, pag. 1).
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva 2002/65/CE (GU L 271 del 9.10.2002,
pag. 16).
(10) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
ALLEGATO
Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo
esavalente esentate dai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1
1. Mercurio in lampade fluorescenti compatte, sino ad
un massimo di 5 mg per lampada.
2. Mercurio in tubi fluorescenti, per usi generici
sino ad un massimo di:
>SPAZIO PER TABELLA>
3. Mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali.
4. Mercurio in altre lampade non espressamente
menzionate nel presente allegato.
5. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici,
componenti elettronici e tubi fluorescenti.
6. Piombo come elemento di lega nell'acciaio
contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso, alluminio contenente fino
allo 0,4 % di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4 % di
piombo in peso.
7. - Piombo in saldature ad alta temperatura di
fusione (ossia leghe per saldature, stagno-piombo contenenti più dell'85
% di piombo),
- Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e
di memoria array (esenzione concessa fino al 2010),
- Piombo in saldature per apparecchiature di
infrastruttura di rete destinate alla commutazione, segnalazione,
trasmissione, nonché gestione di rete nell'ambito delle
telecomunicazioni (per esempio dispositivi piezoelettrici).
8. Cadmiatura, ad eccezione delle applicazioni vietate
a norma della direttiva 91/338/CEE(1) recante modifica della direttiva
76/769/CEE(2) relativa alla limitazione dell'immissione sul mercato e
dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
9. Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di
raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.
10. Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7,
paragrafo 2, la Commissione valuta le applicazioni relative a:
- decaBDE,
- mercurio in tubi fluorescenti per usi speciali,
- piombo in saldature per server, sistemi di memoria e
di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate
alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete
nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un termine
specifico per l'esecuzione), e
- lampadine elettriche,
in via prioritaria per stabilire quanto prima se
questi elementi devono essere modificati di conseguenza.
(1) GU L 186 del 12.7.1991, pag. 59.
(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.