FAQ - Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione
dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi
stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa
la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui
alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all'attivita'
professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza
agisce nel quadro della sua attivita' professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto e'
riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica,
pubblica o privata, la cui attivita' professionale consiste nel mettere
a disposizione dei fornitori una o piu' tecniche di comunicazione a
distanza.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a
distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali e'
riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando
telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi
a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art. 3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di
qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti
informazioni:
a) identita' del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalita' del pagamento, della consegna del bene o della prestazione
del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai
sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalita' e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di
esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o
periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui
scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi
di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di
consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche,
l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono
essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione
con il consumatore, a pena di nullita' del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che
consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua
italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per
iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione
ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3,
comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale
momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al
consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalita' di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 5, inclusi i casi di cui
all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore
puo' presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie
commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata
indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una
tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter
disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter
presentare reclami.
Art. 5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da
qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalita' e senza
specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi
decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore
ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal
giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cio'
avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine
di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal
giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo
4, qualora cio' avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non
oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia
soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 4, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il
consumatore non puo' esercitare il diritto di recesso previsto ai commi
1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni
previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non e' in grado di
controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o
rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con
l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta
all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e
facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il
consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del
fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i
tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene
non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per
l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le
spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente
previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal
consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il
fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il
rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in
ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a
conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un
servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o
parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal
fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza
alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di
recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E'
fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le
somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a
pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta
salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art. 6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il
fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione
dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita',
anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro
il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le
modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle
somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della
conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere eseguendo una
fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita'
equivalenti o superiori.
Art. 7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1
dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art. 8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento
mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da
comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e),
del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione della carta di
pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi
dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del
fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta
di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme
riaccreditate al consumatore.
Art. 9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al
consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la
fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna
prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni
caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art. 10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore del
telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso
preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse
da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione
individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario.
Art. 11.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal
presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni
pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al
contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore
devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente decreto legislativo.
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva l'applicazione della legge penale
qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle
norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto
legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravita' o di
recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1
sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine
ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n.
689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato
della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale
dell'operatore commerciale.
Art. 13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente
decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono
legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.
281.
Art. 14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti
all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza
territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di
domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il
riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di
coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu'
favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto
legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in
vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicita' stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o
schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a):
servizi d'investimento;Tali servizi comprendono in particolare:
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
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