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Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: Art. 2. 1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i
contratti: Art. 3. 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identita' del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullita' del contratto. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4. Art. 4. 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta,
su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di
tutte le informazioni previste dall'articolo 3, comma 1, prima od al
momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse
forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti
informazioni: 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami. Art. 5. 1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a
distanza, senza alcuna penalita' e senza specificarne il motivo, entro il
termine di dieci giorni lavorativi decorrente: 2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso e'
di tre mesi e decorre: 3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puo'
esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti: 4. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puo' essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. 6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. 7. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. 8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. Art. 6. 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore. 2. In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilita', anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente gia' corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori. Art. 7. 1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano: Art. 8. 1. Il consumatore puo' effettuare il pagamento mediante carta ove cio' sia previsto tra le modalita' di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. Art. 9. 1. E' vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento. 2. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso. Art. 10. 1. L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. Art. 11. 1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo. Art. 12. 1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalita' di cui all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale. Art. 13. 1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Art. 14. 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Art. 15. 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo. 2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piu' favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo. 3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
Allegato II Servizi finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
Tali servizi comprendono in particolare:
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